Capriolo in un bosco illuminato dal sole, simbolo della fauna selvatica italiana minacciata dal decreto Lollobrigida

DDL Caccia 2026: cosa prevede e perché opporsi

Articolo aggiornato al 30 luglio 2026.

In un momento storico segnato dalla crisi climatica e dalla perdita di biodiversità, il Parlamento italiano sta discutendo una profonda modifica della normativa sulla caccia e sulla gestione della fauna selvatica.

Il provvedimento è conosciuto come DDL Caccia. Al Senato era identificato come DDL 1552 ed è stato approvato, con modificazioni, il 23 giugno 2026. Il testo è stato quindi trasmesso alla Camera, dove ha assunto il numero C.2984.

È importante chiarirlo: al momento il DDL Caccia non è ancora legge. Il testo è in esame presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera, che nel mese di luglio 2026 ha ascoltato associazioni ambientaliste e animaliste, ISPRA, Federparchi, rappresentanti del mondo venatorio, organizzazioni agricole e altri soggetti interessati.

In questo articolo spieghiamo cosa prevede il DDL Caccia 2026, quali sono le modifiche proposte alla Legge 157/1992 e perché, dal punto di vista della tutela animale, riteniamo necessario opporsi a un ulteriore ampliamento dell’attività venatoria.

Che cos’è il DDL Caccia 1552?

Il DDL 1552, ora C.2984 alla Camera, contiene 21 articoli e modifica la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, che disciplina la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio in Italia.

Secondo la sintesi ufficiale del Senato, il provvedimento intende:

  • ampliare alcune competenze delle Regioni;
  • introdurre maggiore flessibilità nell’attività venatoria;
  • modificare la gestione e il controllo della fauna selvatica;
  • intervenire sul contenimento degli ungulati;
  • modificare il sistema delle sanzioni;
  • rivedere diversi aspetti dei calendari venatori e delle specie cacciabili.

Cosa prevede il nuovo DDL Caccia?

Maggiore flessibilità nei calendari venatori

Il testo modifica l’articolo 18 della Legge 157/1992. Le Regioni continuerebbero a stabilire annualmente il calendario venatorio, ma avrebbero una maggiore possibilità di adattare i periodi di caccia alle diverse situazioni territoriali.

Per alcune specie, il periodo venatorio potrebbe essere posticipato oltre la prima decade di febbraio, nel rispetto delle condizioni previste dal testo e delle normative europee.

Questa maggiore flessibilità solleva preoccupazioni perché i periodi di migrazione, riproduzione e ritorno ai luoghi di nidificazione rappresentano fasi particolarmente delicate per gli uccelli selvatici.

Modifiche al ruolo dei pareri scientifici

Una delle disposizioni più discusse riguarda il ruolo degli organismi scientifici.

Il DDL elimina il riferimento esplicito ai pareri di ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale in alcune procedure relative alla variazione degli elenchi delle specie cacciabili.

Per noi questo è un punto critico: le decisioni che riguardano gli animali selvatici, i periodi di caccia e la conservazione delle specie dovrebbero basarsi su dati scientifici indipendenti, verificabili e aggiornati, non esclusivamente su valutazioni politiche o interessi territoriali.

Caccia di selezione e strumenti optoelettronici

Il provvedimento consente, nella caccia di selezione agli ungulati, l’impiego di strumenti ottici e optoelettronici, escludendo quelli classificati come materiale di armamento.

L’ampliamento degli strumenti utilizzabili rende ancora più urgente una riflessione sulla trasformazione della gestione faunistica in una pratica sempre più orientata all’abbattimento.

Caccia sui terreni innevati

Il testo introduce ulteriori eccezioni al divieto di cacciare sui terreni coperti interamente o prevalentemente dalla neve.

L’attività potrebbe essere consentita per:

  • la caccia di selezione agli ungulati;
  • la braccata al cinghiale;
  • le altre ipotesi previste dalle disposizioni regionali applicabili.

La neve rende gli animali più visibili, vulnerabili e facilmente individuabili. In queste condizioni la possibilità di fuga diminuisce e l’attività venatoria diventa ancora più invasiva.

Valichi montani e rotte migratorie

Il DDL interviene anche sulla disciplina della caccia nei valichi montani attraversati dalle rotte migratorie.

Il testo prevede che i valichi siano individuati attraverso una specifica cartografia e che, in loro corrispondenza, venga istituita una zona di protezione speciale quando non sia già presente. Le condizioni per l’eventuale attività venatoria sarebbero stabilite dall’ente responsabile della gestione della zona.

Le rotte migratorie dovrebbero ricevere una tutela particolarmente rigorosa. Milioni di uccelli attraversano questi passaggi durante viaggi estremamente impegnativi e ogni ulteriore pressione può compromettere popolazioni già in difficoltà.

Più poteri alle Regioni

Il provvedimento amplia o ridefinisce diverse competenze regionali nella gestione dei calendari, degli ambiti territoriali di caccia e degli interventi sulla fauna.

Il rischio è quello di creare una protezione frammentata, diversa da territorio a territorio, nella quale la tutela degli animali selvatici dipenda sempre più dagli orientamenti delle singole amministrazioni.

Una precisazione importante: caccia e controllo faunistico non sono la stessa cosa

Nel dibattito pubblico si parla spesso di “caccia nei parchi” o di “caccia tutto l’anno”. Dal punto di vista giuridico è necessario distinguere tra:

  • attività venatoria ordinaria;
  • caccia di selezione;
  • piani di controllo della fauna selvatica;
  • interventi effettuati in deroga.

Queste attività sono regolate da disposizioni diverse. Il DDL non introduce semplicemente una generica “caccia libera tutto l’anno”, ma amplia o modifica diversi strumenti attraverso i quali gli animali possono essere catturati o abbattuti.

Proprio questa sovrapposizione rende necessaria un’informazione precisa: un provvedimento tanto complesso non deve trasformare il controllo faunistico in una scorciatoia per aumentare gli abbattimenti.

Il rapporto con le normative europee

La tutela della fauna selvatica in Italia deve rispettare, in particolare, due fondamentali direttive europee:

Direttiva Uccelli 2009/147/CE

La Direttiva Uccelli tutela tutte le specie di uccelli selvatici presenti naturalmente nell’Unione europea. Impone particolare attenzione ai periodi di riproduzione, nidificazione, migrazione e ritorno ai luoghi di nidificazione.

Direttiva Habitat 92/43/CEE

La Direttiva Habitat tutela habitat naturali e specie di interesse comunitario. Le eventuali deroghe devono rispettare condizioni rigorose, essere motivate e non compromettere la conservazione delle popolazioni interessate.

La procedura d’infrazione europea

Nel febbraio 2024 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell’Italia la procedura d’infrazione 2023/2187, contestando alcuni aspetti della normativa italiana relativi alla Direttiva Uccelli e al regolamento europeo sulle munizioni contenenti piombo nelle zone umide.

La procedura riguarda anche disposizioni già vigenti sul controllo faunistico, non soltanto il nuovo DDL. L’articolo 20 del testo approvato dal Senato tenta di intervenire su alcuni dei punti contestati, specificando la necessità di rispettare le norme di recepimento delle direttive europee.

Questo, però, non elimina le preoccupazioni espresse da associazioni ambientaliste, animaliste ed esperti sulla complessiva riduzione delle garanzie scientifiche e sull’ampliamento delle possibilità di abbattimento.

Perché ci opponiamo all’ampliamento della caccia

La fauna selvatica non è una risorsa di proprietà dei cacciatori. È un patrimonio comune e, soprattutto, è composta da esseri senzienti capaci di provare paura, dolore e sofferenza.

La caccia non può essere presentata automaticamente come l’unica soluzione ai conflitti tra esseri umani e animali selvatici.

Una gestione realmente moderna dovrebbe investire prima di tutto in:

  • prevenzione dei conflitti con la fauna;
  • protezione degli habitat e dei corridoi ecologici;
  • riduzione delle fonti alimentari artificiali;
  • messa in sicurezza delle attività agricole;
  • metodi non cruenti scientificamente valutati;
  • monitoraggio indipendente delle popolazioni selvatiche;
  • educazione alla convivenza con gli animali.

Utilizzare gli abbattimenti come risposta principale significa intervenire sulle conseguenze senza affrontare le cause: distruzione degli habitat, urbanizzazione, allevamenti, disponibilità artificiale di cibo e cattiva gestione del territorio.

Cosa puoi fare contro il DDL Caccia

Segui il vero iter parlamentare

Il provvedimento è ancora in discussione. Puoi controllare il suo avanzamento attraverso le pagine ufficiali del Parlamento:

Scrivi ai deputati

Poiché il testo è ora all’esame della Camera, puoi contattare i deputati e chiedere che:

  • la tutela della fauna resti l’obiettivo prioritario della legge;
  • i pareri scientifici di ISPRA abbiano un ruolo centrale;
  • non vengano ampliati i periodi e gli spazi destinati agli abbattimenti;
  • siano privilegiate soluzioni preventive e non cruente;
  • siano rispettati l’articolo 9 della Costituzione e le direttive europee.

Puoi consultare l’elenco ufficiale dei deputati sul sito della Camera:

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Condividere è importante, ma è altrettanto importante distinguere tra una proposta di legge ancora in discussione e una norma già entrata in vigore.

Usare informazioni verificabili rende la mobilitazione più credibile e impedisce che le richieste di tutela degli animali vengano liquidate come allarmismo.

Difendere gli animali significa difendere anche noi

La protezione della biodiversità non può essere subordinata agli interessi di una minoranza. Gli animali selvatici svolgono un ruolo indispensabile negli ecosistemi e hanno un valore che non dipende dalla loro utilità per gli esseri umani.

Chi ama la natura non dovrebbe considerarla un terreno di tiro, ma uno spazio di convivenza, responsabilità e rispetto.

Il DDL Caccia non è ancora legge e può ancora essere modificato. Questo è il momento di informarsi, far sentire la propria voce e chiedere al Parlamento una politica fondata sulla scienza, sulla prevenzione e sulla tutela effettiva degli animali.

💚 La fauna selvatica non appartiene ai cacciatori: appartiene alla vita, agli ecosistemi e alle generazioni future.


Fonti ufficiali e approfondimenti

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